public/

Stabilità 2015, sgravi contributi e vecchi incentivi: costi e benefici

La legge di Stabilità 2015 offre l’opportunità, ai datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato, di fruire per tre anni dello sgravio totale dei contributi INPS. La stessa norma ha abrogato lo sgravio previsto dalla L. 407/90 per i disoccupati e cassaintegrati di lunga durata, ma non gli altri benefici contributivi previsti e ad oggi operativi. Opportuno pertanto un quadro riepilogativo delle agevolazioni ad oggi fruibili da parte delle aziende, evidenziandone criticità e punti di forza e comparandone il rispettivo costo del lavoro. La legge di Stabilità 2015 prevede per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con decorrenza 1° gennaio al 31 dicembre 2015, lo sgravio totale dei contributi INPS ai datori di lavoro per trentasei mesi. Lo sgravio si aggiunge alle altre agevolazione contributive ad oggi operanti. Il nostro sistema giuridico contempla,infatti, una serie di misure di incentivazione e sostegno mirate all’incremento dell’occupazione e allo sviluppo, attraverso la concessione di agevolazioni economiche, normative e fiscali legate all’assunzione di alcune categorie di lavoratori attraverso specifiche tipologie contrattuali.

Per poter accedere ai benefici, le aziende devono essere in possesso di un documento di regolarità contributiva che certifichi la regolarità in materia degli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. Il DURC ha validità di 120 giorni. Legge 92/2012 ha compiutamente disciplinato i principi generali da verificare, e che il datore di lavoro dovrà di volta in volta autocertificare, per usufruire delle agevolazioni alle assunzioni:

  • l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, posto da norme di legge o dalla contrattazione collettiva,

  • l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine,

  • il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva,

  • non devono essere stati effettuati licenziamenti, nei sei mesi precedenti, dallo stesso datore di lavoro o da un’azienda diversa ma che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con decorrenza 1° gennaio al 31 dicembre 2015, ai datori di lavoro viene concesso l’esonero per trentasei mesi dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L’assunzione deve riguardare lavoratori che nei sei mesi precedenti l’instaurazione del rapporto di lavoro non sono occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. È altresì necessario che lo stesso lavoratore non sia stato già assunto con il medesimo incentivo da parte di altri datori di lavoro. Lo sgravio è totale ma soltanto entro uno specifico massimale, fissato a 8.060 euro annui, ovviamente da riproporzionare in relazione alla durata del rapporto di lavoro nell’arco temporale considerato. L'esonero non spetta in ogni caso ai datori di lavoro nel caso di assunzioni relative a lavoratori con cui è già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge; tale esonero è esteso anche a società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 C.C. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Sono esclusi dall’incentivo i contratti di lavoro domestico.

Uno sguardo di insieme del sistema agevolativo vigente

Over 50 e donne
La Legge 92/2012 ha introdotto, a decorrere dall’ 1 gennaio 2013, degli incentivi consistenti in una riduzione pari al 50% dei contributi INPS e INAIL posti a carico del datore di lavoro, per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine, elevati a 18 in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato. Questa agevolazione si applica all’assunzione di:

- lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno dodici mesi, con contratto di lavoro dipendente, anche in somministrazione;

- per l’assunzione di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE ovvero donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Mobilità e ASpI
La legge n. 99 del 9 agosto 2013 ha previsto un incentivo per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI). L’ammontare del beneficio è pari, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, ad un contributo mensile del 50% dell'indennità mensile di ASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, a prescindere dall’età anagrafica:

- nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, la contribuzione dovuta per i primi 12 mesi è la stessa prevista per gli apprendisti; viene inoltre corrisposto un incentivo economico pari il 50% dell’indennità di mobilità spettante;

- per le assunzioni a tempo determinato lo sgravio contributivo è sempre parificato a quello degli apprendisti e dura per 12 mesi. Nel caso di stabilizzazione del lavoratore, lo sgravio viene prorogato di ulteriori 12 mesi e si ha diritto anche all’incentivo economico

Trascorsi sei mesi dal licenziamento, il datore di lavoro può riassumere -a tempo determinato e indeterminato -gli stessi lavoratori in mobilità usufruendo dei relativi benefici economici e contributivi.

Apprendistato
I datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato pari all’11,31%. Al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione contributiva viene riconosciuta per ulteriori dodici mesi. Inoltre per i datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio contributivo è totale, salva l’applicazione dell’ 1,61% relativo all’assicurazione sociale per l’impiego per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. La misura è valida per i contratti di apprendistato stipulati successivamente al 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016.

Garanzia Giovani
La Legge n. 99 del 9 agosto 2013, ha previsto, per il triennio 2013-2016, lo stanziamento di 500 milioni di euro per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia e di 294 milioni di euro per le restanti regioni per finanziare incentivi straordinari ai datori di lavoro che assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato o stabilizzino giovani ricompresi in una delle due categorie identificate nella legge. L’incentivo, di importo pari ad 1/3 della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (nel limite massimo di 650 euro mensili), è corrisposto per un periodo di 18 mesi ai datori di lavoro che assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, con una delle seguenti caratteristiche:

  • siano privi di impiego da almeno 6 mesi;

  • siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

L’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. L’incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013 e fino ad esaurimento delle risorse stanziate per ciascuna regione e provincia autonoma né, in ogni caso, per assunzioni o trasformazioni successive al 30 giugno 2015.

Photogallery

clic x zoom

Info notizia

26 febbario 2015

Altre di Mondo Impresa

09 gennaio 2015

Il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) già operativo anche a Noci

26 gennaio 2015

MONDO IMPRESA: una nuova rubrica di notizie, confronto e cultura economica

05 febbario 2015

ISEE 2015: chiarimenti dall’INPS